Le indagini sui beni dei debitori. L’istanza ex art. 492 bis cpc.

Le indagini sui beni dei debitori. L’istanza ex art. 492 bis cpc

sintesi e linee guida

a cura dell’avv. Ferdinando Tota

L’attuazione concreta del titolo esecutivo formatosi giudizialmente passa attraverso due possibilità: la collaborazione spontanea del soggetto passivo tenuto ad ossequiare il giudicato, ovvero attraverso

l’esecuzione forzata.
Tuttavia, il recupero del credito e l’individuazione dei beni da pignorare sono stati sempre un problema non solo per il creditore ma anche per l’avvocato che non dall’Ordinamento non sono mai stati messi nelle condizioni di avere un quadro chiaro della situazione fiscale e patrimoniale e dei beni del debitore in modo da intraprendere la procedura meno dispendiosa e più efficace e vantaggiosa in termini di risorse economiche e di tempo.
Tale assurda situazione di disparità di poteri tra i soggetti (si pensi ai poteri invasivi ed a costo zero che ha Equitalia) oltre a violare il dettato costituzionale, ha compromesso molto i diritti dei cittadini ed ha quasi sempre comportato problemi nella maggior parte delle procedure espropriative, considerato che la durata media delle procedure esecutive immobiliari superava i cinque anni (… ed i cinquemila euro di costo…) e considerata altresì l’impossibilita di effettuare il pignoramento mobiliare e/o presso terzi a seguito della mancanza totale di informazioni sul debitore, carenza di poteri degli avvocati e mancata collaborazione dei gestori delle banche dati, nonché la difficile convivenza con il Garante per la protezione dei dati personali che di fatto “proteggeva” graniticamente le notizie sui debitori.
Per tali motivi, è stato introdotto l’art. 492, comma 7, c.p.c. (testo riforma ex L. 1 marzo 2006 n. 52) il quale prevedeva che “In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario”.
Dunque, tale norma poneva numerosi interrogativi di applicabilità che come la pratica ha poi confermato poi sono risultati tutti impedimenti insuperabili. Invero, al fine di rivolgersi ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche si doveva:
1) procedere inizialmente con un azione esecutiva, che doveva risultare poi infruttuosa. La particolare assurdità della norma consisteva nel fatto che l’esito del pignoramento doveva essere NEGATIVO e non MANCATO. Più volte diversi colleghi si sono visti rigettare la richiesta di

interpello ai sensi dell’art 492 comma 7 c.p.c in quanto l’ufficiale Giudiziario non trovando il debitore compilava un verbale di pignoramento con esito mancato, con l’assurda e perversa impossibilità del creditore di richiedere l’applicazione dell’art.492 comma 7 c.p.c.
2) oltretutto, leggendo il testo dell’art 492 comma 7 c.p.c. si deduceva che l’Ufficiale Giudiziario non aveva accesso diretto alle banche dati pubbliche (mancata dotazione degli uffici preposti degli strumenti di accesso alle banche dati informatiche ) ma doveva raccogliere indirettamente le notizie necessarie mediante la collaborazione dei gestori delle sopraccitate banche dati tramite un apposita domanda. Insomma un meccanismo farraginoso e perverso concepito dal peggior Boiardo dei burocrati.

Probabilmente per tale motivo, attraverso il d.l. 12 settembre 2014, n. 132 , è stato finalmente introdotto l’art. 492 bis c.p.c – abrogando cosi l’art 492 comma 7 c.p.c – titolato “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”.
Con tale modifica il legislatore poneva rimedio agli intoppi operativi presentati dall’art 492 comma 7 c.p.c .

Quindi adesso la ricerca telematica precede l’espropriazione dunque il creditore senza necessità di promuovere un azione esecutiva al buio, può effettuare precedentemente le ricerche telematiche dei cespiti attivi e degli asset del debitore e decidere egli stesso il tipo di azione espropriativa ed i beni da pignorare.

L’iter da seguire in futuro (speriamo vicino).

L’intenzione del legislatore era quella di far fare la ricerca telematica all’Ufficiale Giudiziario ossia il creditore doveva chiedere al Giudice di autorizzare la ricerca dei beni da pignorare mediante accesso telematico dell’Ufficiale Giudiziario alle banche dati.
Tuttavia tale norma è rimasta inattuata in quanto deve essere regolamentata, ai sensi dell’art. 155 quater disp. att. c.p.c.tramite l’ intervento di un decreto attuativo “con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell’art. 492-bis c.p.c., nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori”.

In attesa di detti decreti interveniva nuovamente sull’art.492 bis cpc il d.l. 83/2015 modificando i commi 2 e 3 dell’art. 492 bis c.p.c. prevedendo che:
492bis comma 2 c.p.c- “Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con

l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

492bis comma 3 – Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517,518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.”

Tuttavia, in attesa dei decreti attuativi vediamo come si puo procedere attualmente al fine di ottenere l’accesso alle banche dati pubbliche.

L’iter da seguire in attesa dei decreti attuativi.
Dunque, attesa l’inattuabilità dell’art 155 quater disp.att.cpc viene applicato in via transitoria l’art.155 quinquies disp.att. c.p.c. il quale prevede che “1.Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155- quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute. 2. La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonche’ a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’articolo 155-quater, primo comma .

Pertanto possiamo sintetizzare che se le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del cpc non sono funzionanti si puoricorrere tramite l’art.155-quinquies disp.att. c.p.c. per ottenere l’autorizzazione per richiedere ai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute.

Come primo passo, il creditore deve presentare un istanza al Presidente del Tribunale per ottenere l’ autorizzazione. Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione, nota di iscrizione a ruolo con codice 400999 (altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione) e contestualmente alla presentazione dell’istanza dev’essere corrisposto un contributo unificato di € 43,00.

Competenza: L’istanza dev’essere rivolta al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio. la dimora o la sede.
Contenuto dell’istanza : oltre alle generalità complete delle parti, l’indicazione dei titoli sui quali si fonda il credito e la procura alle liti per il difensore il comma 1 dell’art 492bis cpc richiede l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché ai fini dell’art. 547 cpc (dichiarazione del terzo) dell’indirizzo di posta elettronica certificata. Documenti: all’istanza dev’essere allegato necessariamente il titolo esecutivo e l’atto di precetto con le rispettive ricevute postali o tramite pec delle notifiche.

Attenzione ai termini: L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, dunque prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso. Tuttavia, in ogni caso,se vi è pericolo nel ritardo, il Presidente del tribunale , dietro presentazione della solita istanza ex art. 482 cpc, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare anche prima della notificazione del precetto.

Dopo il deposito dell’istanza il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato emette il provvedimento che autorizza il creditore ad ottenere le informazioni:
1) dalle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria (ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari). 2) dagli enti previdenziali.

A tal proposito si consiglia il deposito telematico dell’istanza in modo poi da autenticare personalmente ai sensi dell’ art. 16 bis., comma 9 bis, DL 179/2012 l’istanza e la contestuale autorizzazione come da modelli allegati.

Istanza alla Direzione Regionale competente.
Una volta che abbiamo la copia autentica si procede con un istanza di autorizzazione ex art. 492 bis c.p.c. all’ottenimento di informazioni dai gestori delle banche dati.
Per quanto riguarda le banche dati comprese nell’anagrafe tributaria la richiesta si presenta alla Direzione Regionale competente dell’Agenzia delle Entrate mentre per quanto riguarda i dati

previdenziali agli enti previdenziali competenti.
L’istanza deve contenere: i dati anagrafici del creditore e del debitore gli estremi del procedimento 492 bis cpc allegando copia autentica dell’istanza ex.art.492bis cpc e del decreto di autorizzazione del Tribunale nonché procura alle liti e copia del documento di identità del nostro assistito.

Dopo aver presentato la richiesta, ad esempio per Roma alla Direzione Regionale del Lazio (si puo presentare la domanda a mano oppure via pec firmata digitalmente e inviata all’indirizzo dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it considerato che i tempi di attesa sono pressoché uguali) si deve attendere in media 30 – 40 giorni affinché la Direzione Regionale invii un riepilogo della documentazione presente sul suo archivio con i diritti di copia da versare tramite il pagamento del modello F23. Una volta effettuato il pagamento si deve inviare telematicamente il modello F23 pagato sia in formato pdf, sia firmato digitalmente .p7m.

Sebbene all’inizio la Direzione Regionale del Lazio parlava di 10 giorni di attesa dall’invio del pagamento per ricevere la documentazione completa, attualmente i tempi di attesa vanno dai 30 ai 60 giorni. Alla fine della verifica del pagamento la Direzione Regionale competente dell’Agenzia delle Entrate invia:

1) copia della documentazione relativa ai rapporti finanziari con gli Istituti di credito. Non contiene né il numero del conto corrente e neanche il saldo ma soltanto i nomi degli istituti di credito nonché la descrizione dei rapporti finanziari(se conto corrente,carta di credito, finanziamento,garanzie, fondi pensione, altro rapporto etc), con la data di inizio del rapporto e la eventuale data di fine rapporto, se si tratta di un rapporto cointestato e/o se il soggetto è titolare di delega o procura su ciascun rapporto.

2) l’elenco dei negozi giuridici e di eventuali atti registrati dal debitore. 3) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi.

Un piccolo rilievo da avvocato pragmatico: ma era proprio necessario disporre di dover notificare l’atto di precetto al debitore PRIMA di formulare la richiesta di accesso agli atti, se poi comunque non ci sono i tempi tecnici per ricevere la risposta entro i termini di scadenza del precetto che sono 90 giorni?

Spero di aver chiarito meglio le idee ai colleghi sull’applicabilità concreta dell’istituto ed a tal fine allego anche la relativa modulistica operativa.
Roma, giugno 2016.

avv. Ferdinando Tota

 

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